L’equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail, ha fatto scattare l’allarme. Il mondo delle imprese (soprattutto delle piccole e medie) lo ha avvertito come un pericolo in vista delle riaperture: potrebbe portare al coinvolgimento dell’imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni o di omicidio colposo, nel caso di decesso del lavoratore contagiato. Il dibattito scatenato dalla questione ha indotto l’Inail a una nota di chiarimento che spiegasse meglio i termini del coinvolgimento degli imprenditori. «In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, – spiega l’Inail – è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail».

Ma il vero timore degli imprenditori è che possano essere coinvolti anche nel caso in cui la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma egli abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti. Ecco perché sono in molti a proporre norme più dettagliate oppure una sorta di «scudo penale» che escluda la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da coronavirus in azienda, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale.