Nota del Sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli:

«Ho firmato stamattina, Disposizione Sindacale che, in conformità al DPCM del 26 aprile 2020 e all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020 e ad integrazione e modifica delle Disposizioni Sindacali n.17 del 13 marzo 2020 e n. 18 e n.19 del 16 marzo 2020, quanto segue:

per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale è assolutamente obbligatorio, in termini comportamentali, evitare qualsivoglia luogo e/o occasione di assembramento, osservare la distanza interpersonale di almeno un metro e usare le mascherine al fine di poter contenere al massimo la pericolosa diffusione di questa emergenza sanitaria.

Spostamenti:

Gli spostamenti finora consentiti soltanto nel proprio Comune di residenza vengono ampliati all’intera Regione di residenza ma per potersi spostare occorre farlo esclusivamente per le seguenti motivazioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (anche per incontrare “congiunti”) o motivi di salute;

è consentito passeggiare anche lontano da casa, al massimo in due oppure con i bambini, ma comunque occorre mantenere le distanze dagli estranei;

è consentita la passeggiata con il cane anche oltre la prossimità della propria abitazione;

la frequentazione della villa e dei parchi è consentita, ma condizionata al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse;

tutti gli individui che fanno ingresso in San Ferdinando di Puglia provenienti dall’estero o dai territori di tutte le altre Regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in loco, nel proprio domicilio, abitazione o residenza devono: a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; b) osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; c) osservare il divieto di spostamenti e viaggi; d) rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza; e) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Eventi, Cerimonie:

è consentita la celebrazione dei funerali ma estesa a non più di 15 parenti prossimi, preferibilmente all’aperto con le mascherine e rispettando la distanza di almeno un metro;

è consentita la celebrazione dei matrimoni con la presenza dei testimoni e parenti stretti con le mascherine e rispettando la distanza di un metro, ma non è consentito organizzare alcuna festa;

Attività di commercio e Servizi per la Persona:

è consentita l’attività di asporto per tutti i servizi di ristorazione (bar, pizzerie, pub, paninoteche, ristoranti, pasticcerie) con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

sono consentite alle tabaccherie, in aggiunta alla vendita dei cd. “gratta e vinci” ed in linea con le Direttive dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, le giocate dei giochi numerici 10eLOtto e Millionday con obbligo tuttavia di oscuramento e spegnimento dei monitor;

tutte le attività commerciali al dettaglio di cui all’Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 e tutte le attività di servizi per la persona di cui all’Allegato 2 del DPCM 26 aprile 2020 potranno chiudere, al più tardi, alle ore 20.00; resta inteso, che per tutte le attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, rimane l’obbligo di osservare le misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020».